Fra le regole del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale ce n’è un gruppo che non riguarda solo le aziende, ma anche chi guarda un video o scrive a un’assistenza online. Sono gli obblighi di trasparenza, e valgono già adesso: applicabili dal 2 agosto 2026, mentre le regole sui sistemi che decidono di persone arriveranno solo a fine 2027.
Il principio in una riga: quello che non è umano deve essere dichiarato. Un assistente automatico deve dire di essere tale, un’immagine costruita da un software deve risultare riconoscibile. Se avete un chatbot sul sito o pubblicate contenuti prodotti con l’AI, questa è la parte che vi tocca per prima, anche se il resto dell’impianto europeo sull’intelligenza artificiale vi sembra lontano.
Chi risponde: chi costruisce lo strumento e chi lo mette in pagina
Gli obblighi non cadono tutti sulla stessa testa. Il regolamento separa chi realizza e mette in commercio un sistema di AI, il fornitore (provider), da chi lo adopera nella propria attività, l’utilizzatore professionale (deployer). Sulla trasparenza la linea è netta: chi fornisce lo strumento deve fare in modo che il prodotto si annunci, e chi lo usa risponde di quello che pubblica. Alessandro Vercellotti, avvocato che si occupa di diritto digitale, riassume quest’ultimo carico in due casi: deepfake e testi diffusi su questioni di interesse pubblico.
Attenzione all’illusione più diffusa al momento della firma: comprare il software da un fornitore in regola non trasferisce a lui i vostri obblighi. Nessuna clausola, avverte l’avvocato Luca Marasco, sposta sul fornitore doveri che il regolamento mette in capo a chi il sistema lo usa.
Quando parli con un’assistenza online, devi saperlo
La prima regola è anche la più visibile. Chi mette a disposizione del pubblico un chatbot, un assistente virtuale, un risponditore vocale o qualunque interfaccia che conversa deve far capire che dall’altra parte c’è una macchina.
Federica Maria Rita Livelli, consulente di risk management, elenca i casi tipici — assistenza clienti, assistenti rivolti a cittadini, sistemi conversazionali dentro i servizi digitali — e la qualità richiesta all’avviso: chiaro, tempestivo, comprensibile. Non una riga nelle condizioni d’uso, ma un’informazione che arriva quando serve. L’eccezione è ragionevole: l’avviso può mancare dove il contesto rende già evidente l’automatismo, come al risponditore di un centralino.
Foto, audio e video: la marcatura che non si vede
Sui contenuti generati da un software il regolamento lavora su due piani, con scadenze diverse. Il primo è tecnico e riguarda chi fabbrica i sistemi. Chi fornisce strumenti capaci di produrre testi, immagini, audio o video sintetici — cioè costruiti dal software, non ripresi dalla realtà — deve renderne riconoscibili gli output con mezzi tecnici: marcature leggibili dalle macchine, filigrane digitali, metadati, elenca Livelli. È la marcatura machine-readable, un segnale nascosto nel file che l’occhio non vede ma che un programma sa leggere,. Il secondo piano è visibile e riguarda chi pubblica: se ne dirà più avanti.
Proprio qui cade l’unico spostamento di data deciso dall’Omnibus digitale sull’AI, il regolamento del 2026 che ha ritoccato il testo originario: per i sistemi generativi che al 2 agosto 2026 erano già in commercio la scadenza slitta al 2 dicembre 2026. Vercellotti li considera pochi: cambiare il modo in cui un prodotto in funzione marchia i propri output non è una rifinitura.
I deepfake vanno dichiarati, salvo quando si capisce da soli
Il termine deepfake indica un’immagine, un audio o un video costruiti da un software ma verosimili: sembrano una ripresa vera. Chi li pubblica deve renderne evidente la natura. La regola morde soprattutto quando il contenuto rappresenta persone reali, fatti realmente accaduti o dichiarazioni che paiono autentiche. Le tre ragioni che Livelli mette dietro l’obbligo interessano anche chi un’azienda non ce l’ha: disinformazione, manipolazione dell’opinione pubblica, truffe basate su identità inventate.
Come si dichiara? Con una formula esplicita, del tipo che si comincia a vedere sotto ai post: «immagine sintetica», oppure «video generato artificialmente». Restano attenuazioni per gli usi artistici o satirici, dove il contesto rende palese che nessuno spaccia quella scena per reale.
Se un articolo lo scrive l’AI e nessuno lo rilegge
Due condizioni devono ricorrere insieme perché l’uso dell’intelligenza artificiale vada dichiarato: che il software abbia scritto il testo o lo abbia rimaneggiato in profondità, e che quel testo dia al pubblico informazioni di interesse generale. Ci rientrano gli articoli, i comunicati degli enti, i contenuti indirizzati ai cittadini.
L’eccezione, però, è quella che nella pratica cambia tutto. Livelli la riporta così: dove una revisione editoriale umana è passata sul testo, o dove qualcuno si assume la responsabilità editoriale del risultato, la dichiarazione può non essere dovuta. Tradotto: non è l’uso dello strumento a essere sanzionato, ma l’assenza di qualcuno che ci metta la faccia. Il perimetro resta largo: redazioni, uffici comunicazione, pubbliche amministrazioni e aziende che affidano all’AI generativa i contenuti istituzionali.
Emozioni e volti: qui l’obbligo di dire non basta
Un ultimo caso, ed è quello dove il regolamento mostra due facce che conviene non confondere.
Chi impiega sistemi che riconoscono le emozioni o classificano le persone su base biometrica — a partire dai tratti del corpo, dal volto alla voce — deve informarne chi vi è esposto. Vale dal 2 agosto 2026 e si somma alle regole del GDPR, non le sostituisce.
Qui però l’informativa non basta sempre, ed è un collegamento che nessuna delle fonti esplicita. Fra le pratiche vietate in assoluto dal 2 febbraio 2025 c’è infatti la lettura delle emozioni quando avviene in aula o sul posto di lavoro. Nessuna contraddizione: dove quella lettura è vietata, non esiste avviso che la renda ammissibile, e l’obbligo di informare copre gli usi che restano leciti. In un contesto l’azienda deve avvisare, nell’altro deve rinunciare.
Cosa si rischia, e cosa chiede in più la legge italiana
Chi viola gli obblighi di trasparenza finisce nella fascia sanzionatoria intermedia: come tetto, il 3 per cento del fatturato mondiale annuo, oppure 15 milioni di euro se la percentuale vale meno. È la stessa soglia degli inadempimenti sui sistemi ad alto rischio.
Sul fronte italiano si aggiunge la legge 132 del 2025, in vigore dal 10 ottobre, che ha distribuito i compiti fra le autorità nazionali: ad AgID le notifiche, ad ACN la vigilanza sul mercato. E contiene una regola che l’AI Act non ha: al cliente va detto, in parole comprensibili, se nella prestazione professionale è entrata l’intelligenza artificiale.
Resta la ragione dell’anticipo, che è poi il punto da cui si è partiti: le regole sui sistemi che decidono di persone hanno tempo fino a dicembre 2027, la trasparenza è arrivata sedici mesi prima. È la parte che protegge chi sta dall’altro lato dello schermo, e da quel lato ci siamo tutti.

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