AI Act e NIS2: due regole europee, una sola sicurezza

AI Act e NIS2: due regole europee, una sola sicurezza

AI Act e NIS2 chiedono cose molto simili sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco dove i due testi europei si sovrappongono e dove no.

Chi si occupa di sistemi informatici in azienda si è trovato addosso due testi europei diversi. Uno è l’AI Act, il regolamento sull’intelligenza artificiale. L’altro è la NIS2, la direttiva che impone alle imprese di certi settori di proteggersi dagli attacchi informatici. Vengono spesso trattati come due cantieri separati: due gruppi di lavoro, due elenchi di adempimenti.

È qui che nasce il problema. I due testi chiedono in buona parte le stesse cose, ma non scattano per le stesse ragioni. Sapere dove si sovrappongono evita di fare due volte lo stesso lavoro; sapere dove non si sovrappongono evita di credersi a posto su un fronte perché lo si è sull’altro. Il quadro completo di scadenze e ruoli sta nella nostra panoramica su cosa cambia per le aziende con l’AI Act: qui guardiamo solo il punto di contatto con la sicurezza informatica.

Che cos’è la NIS2, spiegata senza sigle

NIS2 è la seconda versione della direttiva europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: nei testi giuridici la trovi come Direttiva 2022/2557, ed è arrivata in Italia con il D.lgs 138/2024. Se ne occupa l’ACN, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

La sua logica è diversa da quella dell’AI Act. Non guarda alla tecnologia che usi, guarda a chi sei. Individua due categorie — quelli che i testi chiamano “enti essenziali” e “enti importanti”, cioè chi eroga servizi la cui interruzione farebbe danno al Paese o a un intero settore — e a queste chiede di gestire il rischio informatico in modo strutturato, quali che siano i software che hanno comprato.

Fra le cose che pretende, nel quadro descritto da Federica Maria Rita Livelli, ci sono la gestione del rischio informatico, il controllo della catena dei fornitori, la gestione degli incidenti, la continuità operativa e la responsabilità diretta del management — quest’ultima il punto che ha cambiato di più le abitudini, perché non è un tema che il vertice possa delegare per intero all’ufficio tecnico.

L’AI Act guarda al sistema, la NIS2 guarda all’azienda

L’AI Act scatta in base a due coordinate: il ruolo che hai — provider se il sistema lo costruisci o lo metti sul mercato col tuo marchio, deployer se lo usi sotto la tua responsabilità — e la classe di rischio del sistema, che nel Regolamento UE 2024/1689 può essere inaccettabile, alta, limitata o minima. Alla NIS2 tutto questo non interessa: le importa che tu, in quanto ente essenziale o importante, abbia un processo di gestione del rischio informatico che funzioni.

Ne segue una conseguenza che nessuno dei due testi scrive al posto tuo: i due perimetri si incrociano ma non si contengono. Una piccola software house che vende uno strumento di selezione del personale è provider di un sistema ad alto rischio per l’AI Act, e con ogni probabilità resta fuori dalla NIS2. Un’azienda che distribuisce energia è dentro la NIS2 dal primo giorno, e sull’AI Act è coinvolta solo per i sistemi che effettivamente usa. Chi sta in mezzo è l’unico caso in cui i due elenchi si sommano davvero.

Dove chiedono la stessa cosa

Nella zona di sovrapposizione la somiglianza è forte, tanto che Livelli indica come errore comune proprio l’aprire due cantieri distinti. Sui sistemi ad alto rischio l’AI Act introduce obblighi che ricalcano il vocabolario della NIS2: gestione continua del rischio, supervisione umana, sicurezza pensata fin dalla progettazione, monitoraggio dopo l’immissione sul mercato, registrazione degli eventi e tracciabilità. Sono, voce per voce, gli stessi capitoli. E alla responsabilità del management corrisponde il fatto che il vertice non può fermarsi ad approvare l’acquisto di uno strumento di AI: secondo Gallotto e Ziliotto deve comprenderne i rischi, definire le regole d’uso e sorvegliare come viene impiegato. È il motivo per cui, osserva Livelli, le organizzazioni più avanti stanno convergendo su un unico impianto di governo del rischio.

C’è poi una ragione più concreta per cui i due mondi si toccano: l’intelligenza artificiale ha portato in azienda rischi informatici che prima non c’erano. Gallotto e Ziliotto ne indicano due riconoscibili: informazioni riservate che escono perché qualcuno le ha incollate dentro un chatbot, e campagne di phishing — le finte comunicazioni che servono a farsi consegnare credenziali o denaro — diventate più sofisticate perché anche i criminali informatici usano questi strumenti. È esattamente il tipo di rischio che la NIS2 chiede di censire.

Sui fornitori dicono la stessa identica cosa

Fra gli obblighi NIS2 c’è quello di mettere nero su bianco anche i rischi della propria catena di approvvigionamento digitale: vale per chi rientra nelle due categorie viste sopra. Trasferito ai sistemi di AI, vuol dire che non basta valutare il software. Bisogna guardare anche all’azienda che lo ha scritto, che lo aggiorna e che lo vende. E pesa, perché quasi nessuna azienda si costruisce i modelli in casa: fra gli strumenti più diffusi Livelli elenca ChatGPT Enterprise, Microsoft Copilot, Google Gemini, Claude e le piattaforme software con AI integrata. Il rischio, insomma, sta fuori casa: per questo le terze parti vengono indicate come l’anello debole. Ed è la ragione per cui, scrivono Gallotto e Ziliotto, controllare un fornitore non vuol dire guardarne solo funzioni e prestazioni: contano le difese che ha messo in piedi e come tratta i dati.

Le due sicurezze non hanno lo stesso calendario

Resta un dettaglio di tempi facile da perdere di vista. Gli obblighi dell’AI Act sui sistemi ad alto rischio non sono ancora in vigore: dopo le modifiche del pacchetto Omnibus la scadenza è il 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’Allegato III e il 2 agosto 2028 per l’intelligenza artificiale integrata in prodotti già regolati, come i dispositivi medici o l’automotive. Gli obblighi NIS2 viaggiano invece su un binario proprio, che in Italia corre dal decreto legislativo del 2024. Il risultato è che un’azienda già dentro il perimetro NIS2 sta costruendo adesso processi che l’AI Act le chiederà solo fra un anno e mezzo o due.

Vale anche il rovescio: l’AI Act ha una parte pienamente applicabile dal 2 agosto 2026, quella sulla trasparenza, e un obbligo che vale dal 2025 sull’alfabetizzazione del personale. Su quest’ultimo il Regolamento UE 2026/1744 ha riscritto l’articolo 4: fornitori e utilizzatori professionali devono adottare misure a sostegno dello sviluppo delle competenze di chi lavora con questi sistemi, senza dover assicurare un livello determinato in capo a nessuna singola persona. La formazione, di fatto, sta in mezzo ai due testi.

Due regole diverse, con presupposti diversi e calendari diversi, che sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale finiscono per chiedere la stessa cosa: sapere quali sistemi hai, chi te li fornisce e chi risponde quando qualcosa va storto.

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