Se in azienda usate un chatbot per l’assistenza clienti, un software che filtra i curriculum o semplicemente ChatGPT per scrivere i testi del sito, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale vi riguarda già adesso. Non fra due anni: adesso. Il punto di svolta è stato il 2 agosto 2026, la data in cui è diventata applicabile la maggior parte delle regole e in cui le autorità nazionali hanno potuto iniziare a controllare.
Le regole di fondo dell’AI Act le abbiamo raccontate quando il regolamento è stato approvato, e anche quando alcune sue scadenze sono slittate. Qui la domanda è più stretta: che cosa è cambiato concretamente per un’impresa italiana, quali date valgono per che cosa, e perché due consulenti che leggono lo stesso testo arrivano a due calendari diversi.
Prima di tutto: siete quelli che l’AI la costruiscono o quelli che la usano?
Tutto il regolamento ruota attorno a questa distinzione, che il testo affida a due parole inglesi che ritroverete ovunque.
Provider significa fornitore: lo siete se sviluppate un sistema di intelligenza artificiale, se lo mettete in commercio con il vostro marchio, oppure se ne prendete uno altrui e lo modificate in profondità. Deployer significa utilizzatore professionale: lo siete se adoperate, sotto la vostra responsabilità, uno strumento costruito da qualcun altro. La sintesi di Alessandro Vercellotti, avvocato fondatore di Legal for Digital, è la più compatta che si possa dare: il fornitore risponde di com’è fatto il sistema, chi lo usa risponde di come lo usa.
Qui casca l’equivoco più diffuso: molte imprese pensano che, comprando un software da un fornitore certificato, il problema sia suo. Non è così. Chi usa l’AI soltanto all’interno della propria organizzazione è comunque un deployer a pieno titolo, con obblighi propri.
Sopra questa distinzione se ne appoggia una seconda, che riguarda il settore in cui la usate. Fuori dalla fascia più delicata stanno il marketing, l’e-commerce, le analisi commerciali. Dentro ci sono invece i servizi pubblici e la giustizia, le assicurazioni e il credito, e tutto ciò che riguarda la selezione e la gestione di chi lavora per voi. Incrociando i due assi si ottengono quattro posizioni possibili, e la vostra determina quali obblighi avete e soprattutto entro quando.
Che cosa vuol dire davvero “sistema ad alto rischio”
L’espressione ricorre ovunque e suona più drammatica di quello che è. L’AI Act ordina i sistemi in quattro classi a seconda del danno che possono provocare: inaccettabile (vietati), alto, limitato, minimo. A parte stanno i modelli generalisti, i GPAI, quelli buoni per qualunque compito come i motori degli assistenti conversazionali: hanno un capitolo tutto loro, applicabile dal 2 agosto 2025.
Alto rischio non vuol dire pericoloso: vuol dire che una decisione sbagliata si scarica sulla vita di una persona. Un algoritmo che scarta un candidato, che nega un prestito o che aiuta a formulare una diagnosi sta in quella classe. Lo stesso identico modello linguistico, usato per scrivere un annuncio di lavoro, non ci sta.
Ed è il punto che nella pratica viene sbagliato più spesso: non è la tecnologia a determinare la classe, ma l’uso che se ne fa. Nicola Laganà, che si occupa di marketing per la piattaforma HR Factorial, lo esemplifica così: un assistente AI che scrive il testo di un annuncio di lavoro comporta obblighi molto diversi dallo stesso modello messo a classificare candidati o a suggerire aumenti di stipendio.
Il perimetro, per giunta, si sta allargando. Federica Maria Rita Livelli, consulente di business continuity e risk management, segnala che nelle linee guida ancora in bozza a Bruxelles la nozione di alto rischio risulta interpretata in modo più largo di quanto le imprese prevedessero. Conseguenza pratica: soluzioni che molte aziende consideravano fuori dal perimetro potrebbero ritrovarsi dentro, e una classificazione fatta un anno fa potrebbe non valere più.
Le date che contano, in ordine
Il regolamento non è entrato in vigore tutto in una volta, ed è questa la ragione per cui è difficile capire a che punto siamo. Il calendario, per come emerge dalle fonti, è questo.
- 2 febbraio 2025 – scattano i divieti dell’articolo 5, quelli sulle pratiche considerate inaccettabili: manipolazione subliminale dannosa, punteggio sociale sui cittadini, sfruttamento delle persone fragili, lettura delle emozioni in aula e sul luogo di lavoro. Lo stesso giorno entra in scena anche l’obbligo di alfabetizzazione, di cui si dirà più avanti.
- 2 agosto 2025 – partono gli obblighi per i modelli generalisti e il grosso dell’apparato sanzionatorio.
- 2 agosto 2026 – la scadenza generale. Diventano applicabili la trasparenza dell’articolo 50 e la vigilanza del mercato; entrano in funzione le autorità nazionali di controllo.
- 2 dicembre 2026 – chi ha già sul mercato un sistema che genera contenuti deve mettersi in regola con la marcatura leggibile dalle macchine.
- 2 dicembre 2027 – tocca all’Allegato III, cioè all’alto rischio più diffuso: personale, credito, sanità, istruzione, infrastrutture critiche, frontiere.
- 2 agosto 2028 – obblighi per l’AI incorporata in prodotti già regolamentati altrove: dispositivi medici, automotive, macchinari industriali.
Le ultime due righe meritano un conto che nessuna fonte fa. Fra la data in cui è applicabile la trasparenza e quella in cui lo diventano gli obblighi sull’alto rischio passano sedici mesi; fra la prima e l’ultima, due anni interi. È la ragione della sensazione diffusa di un regolamento che vale e insieme non vale ancora: dipende da quale riga vi riguarda. E i due allegati sono elenchi diversi con date diverse: chi li confonde, nota Vercellotti, pianifica sulla scadenza sbagliata.
Perché due esperti danno due versioni del rinvio
Leggendo in giro si trovano ricostruzioni che sembrano incompatibili, e non lo sono.
Il testo di riferimento è cambiato: dal 27 luglio 2026 l’AI Act va letto come modificato dal Regolamento UE 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’intelligenza artificiale. Livelli scrive che, rispetto al 2 agosto 2026, l’Omnibus introduce una sola modifica di rilievo, la proroga tecnica sulla marcatura dei contenuti sintetici, e che non c’è stato nessun rinvio generalizzato. Vercellotti insiste invece sullo slittamento degli obblighi per l’alto rischio al dicembre 2027 e all’agosto 2028.
Hanno ragione entrambi, e la differenza sta nel perno. Il 2 agosto 2026 è rimasto dov’era: quella data non è stata spostata di un giorno. A muoversi è stato il capitolo sull’alto rischio, che quella data non la riguardava comunque. Chi guarda alla scadenza generale vede continuità, chi guarda ai sistemi ad alto rischio vede più tempo.
Su una cosa però le fonti concordano senza sfumature: più tempo non significa poter aspettare. Livelli osserva che il rinvio non giustifica l’inerzia, perché arrivare alla scadenza senza processi, controlli e documentazione significa arrivarci impreparati; Vercellotti dice la stessa cosa da un altro lato, e cioè che l’alto rischio ha più tempo ma è il più lungo da costruire. Il rinvio, per inciso, non copre la valutazione di conformità, che sta in una sezione diversa del regolamento.
Che cosa vale già oggi anche per le imprese piccole
Se la vostra azienda sta fuori dalla fascia alta, restano comunque due capitoli in vigore che riguardano quasi tutti.
Il primo è la trasparenza dell’articolo 50, applicabile dal 2 agosto 2026, che in sostanza chiede di non far passare per umano quello che umano non è: vale per chi offre un chatbot al pubblico, per chi fornisce sistemi che generano testi, immagini, audio o video sintetici, e per chi pubblica deepfake o testi generati dall’AI su questioni di interesse pubblico. È il fronte più trasversale e ha regole di dettaglio proprie, che abbiamo raccolto a parte.
Il secondo è l’articolo 4, sull’alfabetizzazione in materia di AI, e ha una storia interessante. Prima l’obbligo era garantire un livello sufficiente di competenza; l’Omnibus lo ha riscritto e dal 27 luglio 2026 chiede di adottare misure a sostegno dello sviluppo di quella competenza, senza dover assicurare un livello specifico in capo a nessuna singola persona. In linguaggio giuridico si è passati da un obbligo di risultato a un obbligo di mezzi: conta quello che l’azienda mette in campo, non il punteggio finale di ciascun dipendente. Che non è uno sconto, perché la formazione, osserva Vercellotti, resta il modo in cui si dimostra di aver adottato quelle misure.
C’è poi un ostacolo pratico che quasi tutte le fonti segnalano prima ancora degli obblighi: molte organizzazioni non sanno quali strumenti di AI circolino davvero al loro interno, perché chatbot e funzioni intelligenti sono entrati nel lavoro quotidiano per iniziativa dei singoli. Per il regolamento la distanza fra strumenti autorizzati e strumenti usati conta poco: se un sistema influenza decisioni che riguardano persone, è dentro il perimetro.
Quanto costa sbagliare
Le sanzioni stanno su tre livelli. Ognuno è costruito allo stesso modo: una cifra fissa oppure una percentuale del fatturato mondiale annuo, se più alta.
- Pratiche vietate dall’articolo 5: fino a 35 milioni di euro o il 7 per cento.
- Violazioni degli obblighi sull’alto rischio e sulla trasparenza: fino a 15 milioni o il 3 per cento.
- Informazioni false, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità: fino a 7,5 milioni o l’1 per cento.
La calibratura dice parecchio. La fascia più alta non colpisce chi documenta male, ma chi fa cose che il regolamento considera inaccettabili in sé. La seconda è la più probabile per un’impresa ordinaria, perché è lì che finiscono sia l’alto rischio sia gli obblighi che valgono per chiunque abbia un chatbot sul sito.
Il pezzo che il regolamento non copre
C’è infine il fraintendimento più costoso, che Luca Marasco, avvocato dello studio Eptalex, mette all’inizio della sua analisi: essere in regola con l’AI Act non mette al riparo dalla responsabilità civile, cioè dal dover risarcire un danno.
Il regolamento copre i sistemi vietati, quelli ad alto rischio e quelli soggetti agli obblighi di trasparenza; restano fuori sia i sistemi che non rientrano in nessuna di quelle categorie, sia gli aspetti non disciplinati di quelli che ci rientrano. Su quello spazio, nell’uso reale vastissimo, la responsabilità non sparisce: si sposta sul contratto e sulle regole civilistiche ordinarie. E chi usa l’AI professionalmente, nota Marasco, è spesso la prima controparte del cliente e quindi il più esposto, non perché abbia costruito il sistema, ma perché ha promesso un risultato.
Un vuoto esplicito riguarda gli agenti AI, i sistemi che eseguono compiti in autonomia: allo stato non trovano una collocazione precisa. È il caso in cui si vede meglio che, anche su il governo dei sistemi in cui più agenti software operano insieme, il legislatore insegue il mercato.
Dove tutto questo si traduce in pratica
Le cinque analisi convergono su un punto meno scontato di quanto sembri: l’AI Act non è un adempimento documentale ma un problema di organizzazione interna, e per questo tocca funzioni che di solito non si parlano. Le risorse umane, perché è lì che sta la concentrazione più densa di sistemi ad alto rischio: selezione, valutazione delle prestazioni, monitoraggio e decisioni retributive. Chi compra la tecnologia, perché quasi nessuna azienda sviluppa l’AI da sola e il contratto con il fornitore diventa il luogo dove le responsabilità si ripartiscono davvero. La sicurezza informatica, perché l’AI apre superfici di attacco nuove e perché i requisiti dell’AI Act si sovrappongono a quelli della direttiva NIS2 sulla resilienza cyber. E il vertice aziendale, che secondo gli avvocati Vincenzo Gallotto e Francesco Ziliotto non può fermarsi ad approvare l’acquisto di uno strumento: deve capire i rischi, fissare le regole d’uso e verificare che i controlli esistano.
Resta l’osservazione da cui si è partiti, e l’ordine delle date la conferma: la fase in cui l’AI Act era una cosa da leggere è finita il 2 agosto 2026. Quella in cui diventa una cosa da dimostrare, con documenti e registri alla mano, comincia adesso e finisce di dispiegarsi nel 2028.

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